L’art 322 bis estende la punibilità delle fattispecie di cui sopra (con l’aggiunta del reato di peculato) nei confronti di membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o Stati esteri. A excepción de che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni https://redhotbookmarks.com/story18451809/todo-acerca-de-reati-di-riciclaggio